Art. 51.
(Autorità competente a deliberare le sanzioni).

      1. Le sanzioni del richiamo e della ammonizione sono deliberate dal direttore.

 

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      2. Le sanzioni diverse da quelle di cui al comma 1 sono deliberate dal consiglio di disciplina, composto dal direttore o, in caso di suo legittimo impedimento, dal funzionario dell'area pedagogica più elevato in grado, con funzioni di presidente, dal sanitario e dall'educatore e, nel caso di detenuti stranieri, dal rispettivo mediatore linguistico-culturale, se operante presso l'istituto.